1905: Il Primo Statuto
Capitolo I scopo e composizione della società
Art. 1.
È costituita in Napoli una Società per il giuoco del Lawn Tennis ed altri giuochi sportivi sotto il nome di «Lawn-Tennis Club Napoli».
I colori adottati dalla società sono il giallo e rosso a righe.
Art. 2. La società si compone di Soci: Onorari, Fondatori, Benemeriti, Permanenti, Ordinari, Temporanei e Signore Socie. capitolo II dei soci
Art. 3. Sono Soci Onorari i membri della Famiglia Reale. Il Consiglio Direttivo potrà anche proclamare tali i membri di Famiglie Reali Estere. Sono Soci Fondatori quelli che costituirono la Società nel febbraio del 1905.
Sono Soci Benemeriti coloro che, per alti servizi o per atti di munificenza resi in vantaggio della Società, sono nominati tali dal Consiglio Direttivo ad unanimità. I Soci Benemeriti sono investiti dei diritti dovuti ai Soci Fondatori o Permanenti, qualora hanno appartenuto ad una di dette categorie.
Sono Soci Permanenti quelli che entreranno a far parte della Società dopo il 1° marzo 1905, in seguito a votazione e previo domanda al Consiglio Direttivo, proposta da 2 Soci Fondatori.
I Soci Fondatori e Permanenti sono investiti dei diritti di proprietà e di ogni altro spettante alla Società finchè ne facciano parte. Essi pagheranno una tassa di entratura di L. 50 e una tassa annuale di L. 60, pagabile in trimestri anticipati.
I Soci Fondatori e Permanenti avranno il diritto di condurre nei locali della Società i forestieri per un sol giorno. I Soci Ordinari dovranno essere proposti da 2 Soci Fondatori o Permanenti mediante domanda al Consiglio Direttivo. Essi dovranno ottenere una votazione favorevole secondo l’articolo 7, Cap. III, e dovranno pagare una tassa di entratura di L. 25 ed una tassa annuale di L. 60, pagabile in trimestri anticipati.
Quelli che non hanno compiuto il 15° anno di età saranno tenuti al pagamento di una tassa di entratura di L. 10 ed una tassa annuale di L. 30, pagabile in trimestri anticipati. Essi però non potranno giocare che nei courts loro assegnati.
Art. 4. I Soci Ordinari potranno passare a Soci Permanenti qualora ne facciano domanda al Consiglio Direttivo sottoscritta da 2 Soci Fondatori. In tal caso pagheranno la differenza di entratura e dovranno sottoporsi ad un nuovo ballottaggio conforme le norme dell’art.
Le Signore o Signorine che desiderassero far parte della categoria Signore Socie, se mogli, sorelle o figlie di Soci, dovranno fare domanda al Consiglio Direttivo, sottoscritta dal Socio rispettivamente marito, padre o fratello della richiedente e la medesima dovrà essere presentata da 10 Signore o Signorine già Socie.
Quelle Signore o Signorine che, per non avere dimorante in Napoli il marito, il padre o il fratello o per condizioni speciali non fossero nella possibilità di avere sottoscritta la domanda dal Socio, come sopra, dovranno fare presentare la medesima da 4 Soci Fondatori o Permanenti o da 10 Signore o Signorine già Socie e che non siano parenti in 1° grado con i 4 Soci presentatori.
Le Signore Socie saranno tenute a corrispondere le medesime tasse dei Soci Ordinari. Due o più sorelle nubili pagheranno invece L. 3 mensili per ciascuna, restando invariata la tassa di entratura in L. 25 per ciascuna e possono essere accompagnate dalle madri o dalle loro accompagnatrici.
Art. 6. I Soci Temporanei dovranno essere proposti da 2 Soci Fondatori o Permanenti mediante domanda al Consiglio Direttivo. Essi non pagheranno tassa d’entratura e saranno obbligati al pagamento di L. 5 per settimana oppure ad una rata anticipata di L. 15 per un mese. I Soci Temporanei sono esenti dalla votazione; ma la loro domanda dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo.
Possono essere Soci Temporanei solamente coloro che non hanno residenza stabile in Napoli. Le Signore che desiderassero far parte di questa categoria dovranno sottoporsi alle stesse norme. Gli ufficiali di terra e di mare pagheranno una tassa anticipata di L. 10 per un mese.